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L’INCIDENTE CON IL CANE NON DEL CANE

Fraintendimenti –

La corsa a spararle più grosse per apparire del mestiere’, affinché si possa trarre vantaggio per accaparrarsi più voti possibili, non ci è nuova. A parer mio è un modo meschino e truffaldino che, a dir la verità, ci perseguita e ci prende per il naso da oltre trent’anni. Sei lustri di frottole (loro) e di sbagli (nostri) non sono pochi, ma in campagna elettorale, si sa,
il cicalare fa parte del gioco.
Il fumo in testa ci viene quando sono loro a prendere in giro sé stessi perché non hanno capito cosa hanno proposto e che cosa hanno firmato. E mi riferisco agli esponenti della Lega sulla proposta, finora passata solamente alla Camera, che riguarda l’abbandono di animali: «Approvato mio emendamento che prevede condanne fino a sette anni di carcere per l’abbandono di animali» scrive Domenico Furgiuele. Ma quali sette anni? Proviamo ad allontanare la confusione facendo un po’ di chiarezza. La detenzione fino a sette anni non è relativa al reato di abbandono di animali ma a quello di omicidio stradale (589 bis del Codice penale). Nell’emendamento si chiede, invero, di applicare la pena per omicidio stradale da 2 a 7 anni di reclusione se l’incidente è provocato da un animale domestico libero per strada. Il senatore Manfredi Potenti, per converso, fa sapere che la norma «ha aggiunto pene severe nel caso l’abbandono sia causa di un incidente e l’animale subisca lesioni o morte». L’emendamento però parla di animali come cause dell’incidente e non come potenziali vittime.

Matteo Grossi
Scritto per La Ragione